Assicurazione rischi professionali
1. Legge 148/2011
Il 13 agosto 2012 entrerà in vigore la riforma degli ordini professionali mediante l’approvazione del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. Tale riforma (art. 3, comma 5 lettera e) renderà obbligatoria, per tutti i professionisti, la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità civile a protezione del rischio professionale.
“…a tutela del cliente, il professionista e’ tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale(…)”.
2. Chi deve assicurarsi
La stipulazione di una polizza assicurativa professionale diventa obbligatoria per tutti i professionisti appartenenti all’ambito sanitario (medici, infermieri e farmacisti) tecnico (ingegneri, geometri, architetti e periti) e giuridico – economico (avvocati, notai, assistenti sociali, commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri). La stessa riforma inoltre pone a carico dei professionisti anche l’obbligo di informare i clienti circa la propria copertura assicurativa, indicandone gli estremi e il relativo massimale (legge n. 148 /2011).
3. Garanzia per il cliente e per il professionista
Attraverso l’articolo n. 3 comma 5, la manovra di Ferragosto, vuole sottolineare l’esigenza di preservare la qualità del servizio fornito al cliente, garantendogli il diritto di richiedere un risarcimento per danni causati dall’inadempienza e/o dalla negligenza del professionista, anche esso tutelato mediante adeguati margini di garanzia.
Altra condizione che si evince dal testo di legge, è la centralità del criterio di idoneità della copertura assicurativa, criterio con il quale si sottolinea come sia importante scegliere una polizza assicurativa che copra l’effettivo rischio connesso alle relative attività professionali.
E’ inoltre necessario ricordare che l’assicurazione RC professionale implica una copertura degli errori commessi per colpa grave e colpa lieve e non per comportamenti dolosi (il dolo è assicurabile solo in rari casi).